Lo Statuto

1. Scopi e finalità.

E' costituita l'associazione “FAItango ASD” Associazione Sportiva Dilettantistica con sede
in Viale Giotto 96 Arezzo (Ar).
L'Associazione ha come finalità la promozione del tango argentino in ogni aspetto: danza,
musica, poesia, cultura, storia. L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtè le proprie
attivitè osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione
educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
FAItango ASD vuole altresì affermare l'originalitè del tango argentino, distinguendolo dalle
imitazioni e derivazioni stilistiche nate successivamente.
FAItango ASD in particolare si propone di tutelare tale danza così come viene praticata nei
paesi del Rio de La Plata e i suoi caratteri autentici che hanno come base l'improvvisazione.
La promozione dell'attivitè culturale e sportiva è rivolta a tutte le etè ed è obiettivo di
primaria importanza la promozione dell'avviamento allo sport dei giovani di etè inferiore ai
18 anni e delle persone che hanno più di 60 anni, per far comprendere che il tango non ha
etè ed è per tutti.
Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l'altro, tramite contatti e scambi culturali,
artistici, economici e sociali con diversi paesi del mondo.
FAItango ASD si prefigge inoltre di svolgere una funzione di coordinamento tra le varie
associazioni di tango argentino esistenti in Italia.
L'Associazione è basata sul volontariato e non ha finalità lucrative.
FAItango si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni e dell'ente di
promozione sportiva alla quale deciderè di affiliarsi, al suo statuto ed ai suoi regolamenti.

2. Marchio e denominazione.
Il marchio FAItango regolarmente registrato è di esclusiva titolaritè dell'Associazione. Il
marchio potrè essere utilizzato da altri soggetti, solo a seguito di specifica approvazione da
parte del Consiglio direttivo e secondo le modalitè previste dalla relativa delibera.

3. Associazione e affiliazione.
Chiunque può associarsi a FAItango ASD purché ne condivida gli scopi e ne accetti lo
statuto.
I soci sono persone fisiche e giuridiche che condividono i valori e le finalità di FAItango
ASD la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo per il tramite del
Presidente o di altra persona da lui delegata. Avverso un eventuale diniego, l'istante non
può presentare alcun ricorso e neppure richiesta di revisione ne' ad organi interni
all'Associazione e neppure ad organismi esterni ad essa.
Le persone giuridiche associate conservano la loro autonomia statutaria, giuridica,
amministrativa e patrimoniale e sono responsabili di ogni atto o fatto compiuto dai loro
soci e dai loro organi.
Le modalitè e le condizioni di associazione a FAItango ASD ed ogni altro aspetto della
partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio
direttivo.
Non possono in alcun modo assumere la qualifica di soci coloro che abbiano sanzioni di
sospensione dall'attivitè a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali
prestazioni fisiche nelle attivitè sportive.
I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei
programmi di attivitè. Tale quota dovrè essere determinata annualmente per l'anno
successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
Non sono ammessi soci temporanei.

4. Diritti e doveri di soci
Il socio ha diritto:
1) Di partecipare a tutte le attivitè associative, previo l'adempimento degli eventuali
obblighi e delle obbligazioni che esse comportano.
2) A partecipare, anche attraverso i propri delegati, all'elezione degli organi dirigenti,
all'approvazione e alla modifica delle norme statutarie.
3) All'elettorato attivo e passivo: i soci possono essere eletti negli organi dirigenziali a
tutti i livelli associativi ed hanno diritto di voto in sede assembleare.
4) Di accedere e di fruire liberamente, nel rispetto di eventuali regolamenti, degli
impianti, dei servizi, delle strutture, delle attivitè promosse o organizzate.
I soci devono:
1) Osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi.
2) Divulgare le iniziative di FAItango ASD con particolare riguardo alle convocazione
delle assemblee.
3) Adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di FAItango ASD e rispettare le
disposizioni emanate dagli organi direttivi di FAItango.

5. Perdita di qualifica di socio.
La qualifica di socio si perde per:
a) Recesso.
b) Esclusione, che potrè essere deliberata dagli organi direttivi competenti qualora:
I) Il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi
dell'Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni
assunte dagli organi statutari.
II) Il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto,
dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi associativi, quale, ad esempio, il
mancato pagamento della quota associativa, e/o di quelle assunte nei confronti di
terzi per conto dell'Associazione.
III) Siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del
rapporto associativo.

6. Sospensione.
Qualora ci siano indizi gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere che un socio abbia
tenuto uno dei comportamenti indicati al punto b) del precedente articolo, il Consiglio
direttivo può disporre nei suoi confronti la sospensione.
La comunicazione di tale provvedimento cautelare deve essere ricettizia e sospende
l'efficacia del tesseramento. In tal caso il socio non può svolgere per alcun titolo ogni
attivitè all'interno di FAItango ASD fino all'intervenuta revoca.
La sospensione perde efficacia qualora il Consiglio direttivo non emani, entro un mese dal
giorno dell'avvenuta comunicazione all'interessato, un provvedimento disciplinare o di
esclusione.

7. Organi dell'Associazione.
L'associazione è diretta democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza
e la pari opportunitè di tutti i soci.
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea;
Il Consiglio direttivo;
Il Presidente;
Il Vicepresidente;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono gratuite e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per
l'esercizio delle funzioni strettamente collegate alla carica ricoperta. Possono essere erogati
compensi agli eletti non in virtu' della carica ricoperta ma per eventuali specifici incarichi
per i quali siano competenti e quindi a titolo di compenso professionale.

8. Assemblea.
L'Assemblea è il massimo organo di FAItango ASD: verifica i risultati conseguiti in
relazione alle linee programmatiche, definisce conseguentemente la politica associativa,
approva e modifica lo Statuto, elegge, tra i soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Revisori dei Conti, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, secondo le modalitè previste dal Consiglio
Direttivo. La convocazione deve avvenire tramite pubblicazione dell'ordine del giorno -
con indicazione di luogo, data e orario della riunione e modalitè di votazione - che deve
essere pubblicato sul sito web di FAItango ASD almeno quindici giorni prima della
riunione.
L'Assemblea deve essere convocata quando sia stata fatta richiesta al Presidente da un
numero di associati che rappresentino almeno un terzo degli iscritti oppure da un numero
di consiglieri pari ad almeno la metè dei componenti del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota
annuale.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto
presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. L'assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera solo con la
maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è
validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti e delibera a maggioranza
assoluta di coloro che intervengono all'assemblea.
L'assemblea può essere convocata:
A) In sede ordinaria, dove delibera a maggioranza semplice, per nominare gli organi
sociali, e, ogni anno, per l'approvazione del bilancio. Può discutere su ogni
argomento attinente alla vita dell'Associazione.
B) In sede straordinaria, per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, e per la
modifica dello statuto.

9. Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed è formato dal numero di membri indicati dal
Consiglio Direttivo uscente.
È convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso inviato ai membri a mezzo
posta o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione delle modalitè della
riunione.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando sia stata fatta richiesta al Presidente da
almeno un terzo dei componenti.
Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di paritè,
il voto del Presidente è decisivo.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per il governo e la gestione dell'Associazione, ed
elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo può revocare il Presidente e/o il Vicepresidente e contestualmente
nominare i sostituti con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
A mero titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo
- emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione,
- determina le quote associative,
- redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati
stabilisce le modalitè di votazione dell'Assemblea,
- attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni suoi poteri ad altri organi appositamente
costituiti o a uno o più Consiglieri o soci, stabilendo l'oggetto e i limiti della delega.
Qualora un Consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni
consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza
dei partecipanti. Tale decisione è insindacabile.
In caso di esclusione, dimissioni, recesso o morte di un Consigliere, il Consiglio Direttivo
può nominare il suo sostituto fra i tesserati dell'Associazione. Qualora per tali motivi
venisse meno la metè più uno dei Consiglieri originari, non si potrè procedere alla
cooptazione di nuovi componenti e il Presidente dovrè convocare l'assemblea per l'elezione
del nuovo Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre societè o
associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina.

10. Presidente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente dura in carica quattro anni.
In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presenta il
programma e i bilanci in Assemblea.

11. Vicepresidente.
In caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente il Vicepresidente ricoprirè le
funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo presidente.

12. Collegio dei Revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo di revisione contabile. Dura in carica quattro
anni ed è composto da due a tre membri scelti anche tra i non soci individuali ed elegge al
proprio interno un Presidente. I componenti del Collegio sono rieleggibili.
La funzione di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica dirigenziale.
Al Collegio spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione, nelle forme
nei limiti d'uso. Esso può elaborare, con congruo anticipo rispetto alle scadenze previste,
una relazione a commento del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo
dell'associazione.

13. Fondo comune ed esercizio sociale.
Il patrimonio dell'associazione è costituito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
dal complesso di tutti i beni mobili e immobili dell'associazione, dai proventi derivanti dal
patrimonio, dalle attivitè svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative, dagli avanzi di
gestione o fondi di riserva, dai proventi derivanti da partecipazioni societarie, dalle
erogazioni, dalle oblazioni volontarie, dai lasciti, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo
dagli associati, da enti pubblici e privati, anche per l'esercizio in convenzione di attivitè
associative, e da qualunque altro soggetto.
La durata dell'esercizio sociale viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esercizio sociale
comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 mesi dalla
chiusura dell'esercizio o entro 6 mesi nei casi in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno nei casi di particolari esigenze connesse con la struttura e l'operativitè
dell'Associazione.
È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Le quote associative non sono rivalutabili, non sono trasmissibili, eccetto che per causa di
morte.

14. Scioglimento.
Lo scioglimento dell'Associazione FAItango ASD deve essere deliberato dall'Assemblea
con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarè nominato un liquidatore, preferibilmente
nella persona del Presidente pro tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere,
tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o
associazioni che perseguano i medesimi scopi di FAItango ASD, oppure saranno devoluti
ad associazioni che svolgono attivitè di beneficenza.